{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-04-20", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-177_2004-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_177_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_177", "Checksum": "dfc6cc6b0faf978cd71f971cc4ef1df5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 20.04.2004 S 2003 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Infatti, nel ramo della\nristorazione gli orari di lavoro possono spesso iniziare insolitamente presto il\nmattino o protrarsi fino a tardi la sera. Per questo, vengono spesso anche\nmessi a disposizione dei dipendenti delle possibilità di vitto o di alloggio. A\nquesto proposito è bene ricordare alla ricorrente che in termini di esigibilità è\nunicamente considerata non esigibile un’attività che necessita di un tragitto di\noltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non\noffre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro (cfr. art. 16\ncpv. 2 lett. f LADI). Nell’evenienza, non è dato sapere se i lavori segnalati\noffrissero una possibilità di alloggio o meno. Anche sotto questo aspetto alla\nricorrente non può pertanto essere concretamente mosso alcun rimprovero.\nSpettava in queste condizioni all’ufficio convenuto chiarire meglio la situazione\ndi lavoro onde poter stabilire se effettivamente la ricorrente non avesse alcuna\npossibilità di recarsi al lavoro con i mezzi di trasporto pubblici o di\neventualmente trovarsi un alloggio presso il datore di lavoro. Evidentemente\nnell’ambito di una simile inchiesta non può essere ignorato che le attività\nproposte alla ricorrente non riguardavano degli impieghi all’80%, ma solo tra\nil 40 e il 60%. Che per un impiego al 40% il costo dell’alloggio fuori casa sia\nin queste condizioni probabilmente sproporzionato al reddito conseguibile va\npure debitamente tenuto in considerazione. Del resto, anche per un datore di\nlavoro non è certo interessante mettere a disposizione dell’impiegata a tempo\nridotto una possibilità di alloggio come per il dipendente a tempo pieno.\nIgnorando tutti questi aspetti degli impieghi segnalati alla ricorrente e\nconsiderandola semplicemente come non idonea al collocamento, malgrado\ndei volumi di lavoro decisamente ridotti, l’ufficio ha preso una decisione che\nviola anche il principio della proporzionalità. Il rifiuto dell’idoneità al\ncollocamento è, infatti, una misura estremamente incisiva e che di\nconseguenza va applicata come ultima ratio. Qualora all’assicurata fosse\neffettivamente imputabile il rifiuto di un’occupazione adeguata, la prima\nmisura che entrerebbe in considerazione sarebbe la sospensione dal diritto\nall’indennità e non subitamente la negazione dell’idoneità al collocamento.\n\n4. Giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. e LADI, non è considerata adeguata un’occupazione\nche è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un\nconflitto collettivo di lavoro. La ricorrente si appella a torto a questo disposto,\nconsiderando che i lavori che le sono stati segnalati non fossero delle attività\ncon dei normali orari di lavoro. L’art. 16 cpv. 2 lett. e LADI non si riferisce agli\norari di lavoro in generale, ma riguarda quelle aziende che sono confrontate\ncon dei conflitti collettivi di lavoro e dove pertanto non si può lavorare\nnormalmente. Per il resto, per quanto esposto in precedenza, se gli orari di\nlavoro lo richiedono, è esigibile che l’assicurata alloggi nel luogo di lavoro\ngiusta quanto previsto all’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI. Ne discende che, nelle\nconcrete circostanze e in base agli atti all’incarto, la ricorrente non può essere\nconsiderata inidonea al collocamento. In seguito all’accoglienza del ricorso, la\ndecisione impugnata deve essere annullata.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.\n\n2. La procedura è gratuita. Non vengono assegnate ripetibili.\n"}