{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-04-20", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-177_2004-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_177_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_177", "Checksum": "dfc6cc6b0faf978cd71f971cc4ef1df5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 20.04.2004 S 2003 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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La disoccupata è idonea al\ncollocamento se è disposta, capace ed autorizzata ad accettare\nun’occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI). Questa definizione\ndell’idoneità al collocamento presuppone due elementi: la capacità al lavoro,\nda un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di\nesercitare un’attività lucrativa salariata) senza che l’assicurata ne sia impedita\nper motivi inerenti alla propria persona e, d’altra parte, la disponibilità ad\naccettare un lavoro confacente ai sensi dell’art. 16 LADI. Questo secondo\nelemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro,\nqualora se ne presentasse l’occasione, ma anche la disponibilità sufficiente\nquanto al tempo che l’assicurata può consacrare ad un impiego e quanto al\nnumero dei potenziali datori di lavoro. L’idoneità al collocamento può essere\nrifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l’assicurata\ncontinua a rifiutare un’occupazione adeguata o se essa limita le proprie\nricerche di lavoro ad un settore nel quale non ha concretamente che delle\ndeboli possibilità d’impiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e\nriferimenti). In particolare, una disoccupata deve essere considerata non\nidonea al collocamento, se una limitazione troppo importante nella scelta di\nun posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un\nimpiego (DTF 123 V 216 cons. 3 e riferimenti). Per stabilire se vi è idoneità al\ncollocamento occorre esaminare le possibilità concrete di collocamento,\nesistenti sul mercato del lavoro generale, che entrano in considerazione per\nla persona in cerca di un impiego, tenendo conto della situazione\ncongiunturale, come pure di tutte le altre circostanze.\n\nb) Alla disoccupata è stata negata l’idoneità al collocamento dopo che era stata\nreputata non essere in grado di esercitare un’attività professionale fuori dal\nvillaggio di montagna dove abita. In effetti, nella sentenza pubblicata in DLA\n1963 no. 7 e no. 12, il Tribunale federale delle assicurazioni negava l’idoneità\nal collocamento ad un’assicurata che lavorava da anni nell’unica manufattura\ndi pietrine del suo pese e che non riteneva possibile “assentarsi dal paese per\nragioni personalissime che non desiderava mettere in pubblico”. La fattispecie\noggetto della presente vertenza non può però essere messa sullo stesso\npiano. La ricorrente non ha un mezzo di trasporto privato, per cui dipende dai\nmezzi di trasporto pubblici. Essa non vuole pertanto rimanere in paese, ma\npuò svolgere un lavoro solo per quanto questo sia raggiungibile con i mezzi\ndi trasporto pubblici. Esaminando le possibilità di movimento dell’istante, forza\nè di constatare che sull’arco della giornata le ore che la ricorrente può lavorare\nnon limitano la sua disponibilità in modo inaccettabile. Il paese che l’istante\nabita (…) dispone durante la giornata di numerose corse tra quella delle ore\n7:34 del mattino e quelle delle ore 20:13 o 21:13 per rientrare la sera. La\ndisoccupata può pertanto essere sul posto di posto di lavoro entro un arco di\ntempo che varia dalle ore 8:00 alle ore 20:00 circa. E’ evidente che una simile\ndisponibilità di tempo esclude che la ricorrente possa essere considerata\noggettivamente non idonea al collocamento, avendo la possibilità di essere a\ndisposizione del mercato del lavoro propriamente durante quelle ore della\ngiornata che sono normalmente considerate per la maggior parte delle\npersone attive le tipiche ore lavorative.\n\nc) Analizzando concretamente i due posti di lavoro che le sono stati attribuiti e\npartendo dagli orari della prima corsa, la ricorrente potrebbe essere a … alle\nore 7:47 ed a ... alle ore 8:27. La sera, l’ultima corsa per il domicilio della\nricorrente parte da … alle ore 20:03 e da … alle ore 20:29. Il fatto che per ben\ndue volte l’assicurata non abbia potuto concludere un contratto di lavoro,\nessendo questi orari di lavoro inconciliabili con le richieste dei datori di lavoro\nnon permette di concludere alla sua mancanza di idoneità al collocamento,\ntanto più se si considera che l’impiego in … era solo tra il 40 e il 60% e quello\na … del 50%. Chiare indicazioni quanto agli incompatibili orari di lavoro sono\npoi stati forniti solo dal datore di lavoro di …, dove la presenza sul posto di\nlavoro era pretesa dalle ore 7:00 del mattino, condizione manifestamente non\nconciliabile con l’uso dei mezzi di trasporto pubblici e pertanto non imputabile\nall’assicurata. Quali invece fossero gli orari di lavoro a … non emerge dagli\natti. Secondo l’attestazione fornita dal potenziale datore di lavoro, la candidata\nnon è stata assunta, non potendo rispettare gli orari di lavoro a causa della\nmancanza di mobilità. In tali condizioni non è dato sapere quali fossero le\nconcrete esigenze del datore di lavoro e conseguentemente se il posto di\nlavoro fosse raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici o meno. In tali\ncondizioni non è pertanto dato trarre conclusioni sull’idoneità al collocamento\ndell’assicurata. Già per questi motivi la decisione impugnata deve essere\nannullata.\n\n"}