{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-04-20", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-177_2004-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_177_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf02688d98e116b521ee1769683682d618c85cc459d7254d801815526cd0f2a0301ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_177", "Checksum": "dfc6cc6b0faf978cd71f971cc4ef1df5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 20.04.2004 S 2003 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Il 24 aprile e il 1. maggio 2003, la\ndisoccupata veniva invitata a voler proporre la propria candidatura presso i\nristoranti … di … e … di ... Un contratto non veniva a conclusione. Chiamata\na determinarsi al riguardo, l’interessata adduceva di non disporre di\nun’automobile e che le sarebbe pertanto stato impossibile attenersi agli orari\ndi lavoro richiesti dal datore di lavoro utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.\n\n2. Con decisione 21 agosto 2003, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro\ndei Grigioni (UCIAML) negava all’assicurata l’idoneità al collocamento. Per\nl’UCIAML, il fatto che l’assicurata non sia in grado di accettare un’occupazione\nfuori dal proprio luogo di domicilio, che si trova in un piccolo paese di\nmontagna, la renderebbe non idonea al collocamento. La tempestiva\nopposizione presentata dall’assicurata veniva respinta con decisione 13\nnovembre 2003.\n\n3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 dicembre 2003, la\nricorrente chiedeva di essere posta al beneficio dell’indennità di\ndisoccupazione. L’istante non considera che le sia imputabile il rifiuto dei due\nposti di lavoro, dopo essere venuta a conoscenza che gli impieghi\nprevedevano degli orari di lavoro non conciliabili con le corse dei mezzi di\ntrasporto pubblici.\n4. Dal canto suo, l’UCIAML postulava la non entrata nel merito del ricorso o\neventualmente la sua reiezione. Per l’ufficio convenuto, tenendo in\nconsiderazione qualsiasi modalità di calcolo dei termini, l’istanza presentata il\n22 dicembre 2003 sarebbe comunque tardiva. Il ricorso sarebbe però anche\nmaterialmente infondato, essendo nelle condizioni della ricorrente\noggettivamente impossibile trovare un’occupazione adeguata. L’assicurata\nvivrebbe, infatti, in un piccolo paesino di montagna, dove la dipendenza dai\nmezzi di trasporto pubblici renderebbe praticamente vana qualsiasi ricerca\nd’impiego.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla\nparte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene\ndiverse disposizioni applicabili anche nell’ambito dell’assicurazione contro la\ndisoccupazione. Essendo stata la decisione impugnata emanata dopo\nl’entrata in vigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V 366 cons. 1b),\nle nuove disposizioni si applicano al caso in parola.\n\n2. a) L’ufficio convenuto oppone alla ricorrente la tardività dell’istanza. Giusta l’art.\n60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica\ndella decisione. Qualora il termine sia computato in giorni, esso inizia a\ndecorrere il giorno dopo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA). Il termine è rispettato\nse il ricorso viene presentato al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39\ncpv. 1 LPGA). I termini stabiliti dall’autorità in giorni non decorrono per ferie\ngiudiziarie dal 18 dicembre al 1. gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA).\nEvidentemente, poiché l’ufficio convenuto oppone alla ricorrente l’eccezione\ndi tardività, la prova del mancato ossequio dei termini di ricorso spetta\nall’amministrazione (vedi per tutte PTA 1993 no. 83). Questa parte dal\npresupposto che la decisione impugnata, essendo stata spedita il 14\nnovembre 2003, sarebbe stata recapitata all’interessata il giorno seguente (15\nnovembre 2003), e che conseguentemente il termine di 30 giorni sarebbe\ncomunque trascorso infruttuoso quando, il 22 dicembre 2003, il presente\nricorso veniva consegnato all’ufficio postale. L’allegazione non merita\nprotezione.\n\nb) La raccomandata in parola è stata dall’ufficio convenuto consegnata alla posta\nvenerdì 14 novembre 2003. A sostegno dell’inosservanza dei termini l’ufficio\nnon adduce alcuna altra prova. Considerando però come la consegna degli\ninvii raccomandati non avvenga di regola il sabato (pertanto il primo giorno\nlavorativo seguente era il lunedì 17 novembre 2003), che una lettera\nraccomandata può restare in giacenza alla posta per sette giorni prima del\nsuo ritiro (fino al 24 novembre 2003) e che a partire dal 18 dicembre correvano\nle ferie giudiziarie precedenti il Natale, non è dato considerare comprovata la\ntardività del ricorso. In termini di prove, la decisione viene pertanto ad essere\nsfavorevole all’ufficio convenuto che intende appellarsi alla tardività del ricorso\nfondandosi su delle allegazioni che sono rimaste indimostrate. Vada ricordato\nche a comprova dell’eventuale tardività del ricorso, l’ufficio convenuto avrebbe\npotuto semplicemente richiedere e in seguito introdurre a questo Giudice\nl’attestazione della posta riguardante la data di notifica della decisione su\nopposizione.\n\n"}