Avendo come conoscenza linguistica di base l’italiano, la ricorrente non può pretendere di essere idonea per quelle attività che richiedono la conoscenza di due o tre lingue straniere e tanto meno che l’assicurazione contro la disoccupazione possa essere tenuta a sopportare i costi di una tale formazione. In questi settori, dove la pluralità delle conoscenze linguistiche è presupposto per l’impiego, anche il fatto di disporre di rudimentali conoscenze di una specifica lingua straniera non accresce le possibilità di collocamento della candidata, restando tali conoscenze insufficienti in altre lingue.