b) Secondo la legge e la giurisprudenza, deve trattarsi di una riqualificazione o di un perfezionamento professionale (DTF 108 V 163 e 111 V 271) e non di una formazione di base (DTF 111 V 400) o comunque di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall’assicurata anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione. Compiti della riqualificazione e del perfezionamento professionale sono propriamente quelli di combattere o prevenire la disoccupazione mediante eventuali misure d’integrazione professionale.