A questa indicazione di carattere generale seguiva la motivazione contenuta nella decisione del 29 luglio 2003, a sapere che aggiornamenti professionali generali o istruzioni fondamentali non rientrerebbero nelle prestazioni indennizzabili da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. Era poi l’istante stessa che nell’opposizione del 16 agosto 2003 adduceva come nuovo argomento la necessità di conoscere l’inglese per “approfondire i miei studi con l’analisi anche di testi giuridici (ed es. Common law, della Corte Europea di Giustizia ecc.)”.