Sul formulario per la richiesta di consenso del 24 luglio 2003, la ricorrente adduceva a motivo della propria domanda “la conoscenza di una lingua straniera ed in particolar modo dell’inglese accresce la mia collocabilità (ad es. nel settore alberghiero od in un ufficio che intrattiene rapporti con l’estero)”. A questa indicazione di carattere generale seguiva la motivazione contenuta nella decisione del 29 luglio 2003, a sapere che aggiornamenti professionali generali o istruzioni fondamentali non rientrerebbero nelle prestazioni indennizzabili da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.