Questo principio è stato nell’evenienza debitamente ossequiato per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa in precedenza e in particolare per la decisione e la decisione su opposizione. Il fatto che la presa di posizione sul ricorso sia stata redatta in lingua tedesca non può stupire, dopo che la ricorrente ha seguito un corso di tedesco a carico della stessa assicurazione contro la disoccupazione e non appare censurabile, anche considerato che gli argomenti addotti in risposta al ricorso erano già noti alla ricorrente dalle due precedenti decisioni.