L’atto di replica, nel quale la ricorrente controbatte punto per punto a tutte le allegazioni di controparte, dimostra però palesemente il contrario, por cui non è dato concludere ad una violazione del diritto di audizione. In qualità di autorità amministrativa cantonale, l’ufficio convenuto è tenuto a corrispondere con una parte che parla la lingua italiana in italiano. Questo principio è stato nell’evenienza debitamente ossequiato per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa in precedenza e in particolare per la decisione e la decisione su opposizione.