Anche se il corso dall’11 agosto al 26 settembre 2003 non potrà più essere frequentato dall’interessata, avendo già avuto luogo, la ricorrente mantiene comunque un interesse a sapere se il rifiuto di assumere i costi di tale misura sia lecito o meno. Del resto tale problematica si presenta sempre quando è in discussione una tematica come quella in oggetto, giacché colei che partecipa ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro, come quello in parola, deve presentare la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dall’inizio del provvedimento (cfr. art. 81 cpv.