{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-03-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-168_2004-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_168_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_168", "Checksum": "6fde36623b4dd95ba5d0b04a454455ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.03.2004 S 2003 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Eccezioni sono possibili\nladdove esista una chiara indicazione del mercato del lavoro (p. es. vedi il\ncaso citato in DAS 1996 no. 58 riguardante il Cantone Ticino per corso di\ntedesco a favore di una commessa in una località a forte affluenza turistica).\nQuesta non è però la situazione del caso in parola. Anche per le altre attività,\nche l’istante si dichiara disposta ad assumere, il rifiuto decretato merita\nconferma. L’istante considera che in generale la conoscenza della lingua\ninglese faciliti le assunzioni nel settore alberghiero e commerciale e che tali\nnozioni le avrebbe meglio permesso di seguire il corso di informatica tenutosi\ndurante l’estate del 2003. L’argomentazione, per quanto attiene al corso\nd’informatica, non merita protezione. Attualmente innumerevoli professioni\nrichiedono l’impiego del computer e pertanto delle basilari nozioni di\ninformatica. Tali corsi per un impiego informatico a livello d’ufficio\n(elaborazione dei testi, tabelle, posta elettronica ecc.) non presuppongono\ndelle conoscenze della lingua inglese, anche perché i programmi esistono in\nversione italiana. Il fatto che nel campo informatico molte nozioni restino in\ninglese non lascia comunque assurgere la conoscenza di questa lingua a\npresupposto indispensabile per la frequentazione del corso.\n\nc) L’istante reputa che in qualità di centralinista o segretaria d’albergo la lingua\ninglese sia indispensabile. La tesi come tale merita protezione. Determinante\nè però che il collocamento dell’assicurata sia altrimenti impossibile o\nconsiderevolmente intralciato (cfr. DLA 1985 no. 21). Il genere di attività\nventilato dalla ricorrente non si rivela però indicato per una persona che non\ndispone già di una relativa formazione specifica e che conosce solo la lingua\nitaliana e con le prime nozioni del tedesco. Come si evince dal profilo richiesto,\nper una segretaria d’albergo veniva richiesta la conoscenza delle lingue\ninglese, francese, italiano e tedesco. L’istante non può pertanto pretendere\nche questa candidatura dimostri che l’inglese le darebbe migliori possibilità\nd’impiego. Le sue conoscenze linguistiche sono nel caso concreto da\nconsiderare non corrispondere al profilo richiesto, non solo per l’inglese ma in\ngenerale. Le stesse considerazioni si impongono per un lavoro come quello\ndella centralinista, dove le conoscenze delle lingue straniere sono\npresupposto indispensabile. Avendo come conoscenza linguistica di base\nl’italiano, la ricorrente non può pretendere di essere idonea per quelle attività\nche richiedono la conoscenza di due o tre lingue straniere e tanto meno che\nl’assicurazione contro la disoccupazione possa essere tenuta a sopportare i\ncosti di una tale formazione. In questi settori, dove la pluralità delle\nconoscenze linguistiche è presupposto per l’impiego, anche il fatto di disporre\ndi rudimentali conoscenze di una specifica lingua straniera non accresce le\npossibilità di collocamento della candidata, restando tali conoscenze\ninsufficienti in altre lingue. Nel settore commerciale invece, la richiesta della\nlingua inglese non è una condizione d’assunzione per la maggior parte degli\nimpieghi. Il fatto che sull’arco di due anni l’istante alleghi una specifica\nrichiesta di lavoro per la quale venivano pretese il tedesco e l’inglese non\npermette di concludere che in detto settore l’inglese accresca sensibilmente\nle possibilità di assunzione. Esistono certamente uffici e ditte che richiedono\nla padronanza della lingua inglese, ma tale qualifica non può essere\nconsiderata una chiara indicazione del mercato del lavoro, ma va considerata\ncome un requisito preteso sporadicamente e non pertanto atto ad\nincrementare la collocabilità dell’istante. Ne discende che la decisione di\nrifiutare alla ricorrente l’assunzione dei costi per il corso d’inglese merita\nprotezione e il ricorso deve essere respinto.\n\nIl Tribunale decide:\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. La procedura è gratuita.\n"}