{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-03-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-168_2004-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_168_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_168", "Checksum": "6fde36623b4dd95ba5d0b04a454455ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.03.2004 S 2003 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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L’assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante\nprestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la\nreintegrazione di assicurate, il cui collocamento è impossibile o\nconsiderevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. La\nriqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare\nl’idoneità al collocamento (art. 59 cpv. 1 e 3 LADI; DLA 1985 no. 23, 1986 ni.\n16 e 36 e 1987 no. 12). Le lavoratrici che frequentano un corso di\nriqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere\nprestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione se sono disoccupate,\no direttamente minacciate da disoccupazione, e non può essere loro\nassegnata un’occupazione adeguata (art. 60 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 112 V\n398 cons. 1a e DLA 1993/1994 no. 6 cons. 1 e riferimenti).\n\nb) Secondo la legge e la giurisprudenza, deve trattarsi di una riqualificazione o\ndi un perfezionamento professionale (DTF 108 V 163 e 111 V 271) e non di\nuna formazione di base (DTF 111 V 400) o comunque di un perfezionamento\nprofessionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall’assicurata\nanche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione. Compiti della\nriqualificazione e del perfezionamento professionale sono propriamente quelli\ndi combattere o prevenire la disoccupazione mediante eventuali misure\nd’integrazione professionale. Queste misure sono volte a permettere\nall’assicurata di adattarsi al progresso tecnico o industriale o a incrementare\ncerte conoscenze professionali, forse troppo settoriali, in modo tale da poterle\nsfruttare meglio sul mercato del lavoro. Tali misure devono permettere di\nmigliorare le possibilità di collocamento sul mercato del lavoro e non di\nconseguire un miglioramento sul piano economico e formativo. Non è sempre\nfacile distinguere tra la formazione di base o il perfezionamento professionale\nin generale e le misure che possono invece essere assunte dall’assicurazione\ncontro la disoccupazione a titolo di riqualificazione, perfezionamento o\nreintegrazione professionale. Spesso infatti una misura può rivestire ambedue\ni caratteri, per cui risulta decisiva la questione di sapere quale sia l’aspetto\nche nel caso concreto sia predominante. Si tratterà generalmente di una\nformazione di base, qualora l’assicurata avrebbe probabilmente frequentato il\ncorso anche se non fosse rimasta disoccupata o se la durata della formazione\nsi protrae per un lungo periodo (DTF 111 V 276 cons. 2d). Per le assicurate\ncon poca esperienza professionale, non è dato applicare un metro troppo\nsevero nell’esame volto ad appurare se il provvedimento previsto debba\nessere considerato ancora come parte integrante della formazione di base\n(DLA 1993/1994 no. 39). In termini temporali, l’accertamento dei presupposti\nha luogo in modo prospettivo, dal momento in cui è depositata la domanda\n(DTF 112 V 398 cons. 1a).\n\n3. a) Nel caso in esame, la ricorrente è di professione giurista e, pur dichiarandosi\ndisposta ad assumere anche altri impieghi, sarebbe ben contenta di essere\nassunta in tale qualità. Per quanto riguarda la professione appresa, va in\nquesta sede condiviso il parere dell’ufficio convenuto. Avendo studiato\ngiurisprudenza in Italia, le possibilità per la ricorrente di trovare in Svizzera un\nposto come giurista sono alquanto ridotte. Lo studio riguarda, infatti, due\nordinamenti giuridici distinti che, pur presentando analogie, non possono\ncomunque essere considerati uguali. In Svizzera poi lo studio del diritto\npresuppone la conoscenza delle lingue tedesche e/o francese, non esistendo\nuna facoltà in lingua italiana. Per poter anche solo documentarsi su delle\nproblematiche di diritto Svizzero è pertanto indispensabile che l’istante abbia\ndelle conoscenze della lingua tedesca o francese. Per questo motivo, la presa\na carico del corso di tedesco per una giurista può in quest’ottica apparire\ngiustificato. Per contro, delle conoscenze della lingua inglese non possono\nessere considerate accrescere in modo sostanziale la possibilità di\ncollocamento di una giurista. Il fatto che la ricorrente abbia lavorato per due\nanni presso uno studio legale come collaboratrice e capo segretaria non fa\ndel resto che confermare questa tesi, giacché non corrisponde al normale\ncurriculum di una giurista svolgere attività di capo segretaria. In questo senso\nè praticamente escluso che delle minime conoscenze della lingua inglese\npossano incrementare le già praticamente inesistenti possibilità di assunzione\ndella ricorrente come giurista.\n\n"}