{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-03-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-168_2004-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_168_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_168", "Checksum": "6fde36623b4dd95ba5d0b04a454455ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.03.2004 S 2003 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Anche se il corso dall’11\nagosto al 26 settembre 2003 non potrà più essere frequentato dall’interessata,\navendo già avuto luogo, la ricorrente mantiene comunque un interesse a\nsapere se il rifiuto di assumere i costi di tale misura sia lecito o meno. Del\nresto tale problematica si presenta sempre quando è in discussione una\ntematica come quella in oggetto, giacché colei che partecipa ad un\nprovvedimento inerente al mercato del lavoro, come quello in parola, deve\npresentare la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dall’inizio del\nprovvedimento (cfr. art. 81 cpv. 1 prima frase dell’ordinanza su l’assicurazione\nobbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI) e\nanche il formulario riguardante la domanda di consenso per la frequentazione\ndi un corso). Se dal momento che il provvedimento ha avuto luogo non\ndovesse più essere possibile adire le vie legali, tali decisioni sarebbero de\nfacto non più impugnabili, ciò che non può evidentemente essere stata la\nvolontà del legislatore. Per gli stessi motivi, anche l’esaurimento del diritto a\nprestazioni d’indennità giornaliera non si oppone alla definizione della\nquestione riguardante la liceità della decisione presa.\n\nb) La ricorrente pretende che la presa di posizione dell’ufficio convenuto, redatta\nin lingua tedesca, violi il suo diritto di essere sentita. Tale censura potrebbe\nessere motivata qualora alla ricorrente non fosse stato possibile eruire i motivi\ncontenuti nella presa di posizione e potersi conseguentemente difendere\ndovutamente. L’atto di replica, nel quale la ricorrente controbatte punto per\npunto a tutte le allegazioni di controparte, dimostra però palesemente il\ncontrario, por cui non è dato concludere ad una violazione del diritto di\naudizione. In qualità di autorità amministrativa cantonale, l’ufficio convenuto è\ntenuto a corrispondere con una parte che parla la lingua italiana in italiano.\nQuesto principio è stato nell’evenienza debitamente ossequiato per quanto\nriguarda la corrispondenza intercorsa in precedenza e in particolare per la\ndecisione e la decisione su opposizione. Il fatto che la presa di posizione sul\nricorso sia stata redatta in lingua tedesca non può stupire, dopo che la\nricorrente ha seguito un corso di tedesco a carico della stessa assicurazione\ncontro la disoccupazione e non appare censurabile, anche considerato che gli\nargomenti addotti in risposta al ricorso erano già noti alla ricorrente dalle due\nprecedenti decisioni.\n\nc) Sempre dal profilo formale, l’istante critica il preteso continuo cambiamento\ndella motivazione per rifiutare la prestazione richiesta. Anche questa censura\nnon può essere sentita. Sul formulario per la richiesta di consenso del 24 luglio\n2003, la ricorrente adduceva a motivo della propria domanda “la conoscenza\ndi una lingua straniera ed in particolar modo dell’inglese accresce la mia\ncollocabilità (ad es. nel settore alberghiero od in un ufficio che intrattiene\nrapporti con l’estero)”. A questa indicazione di carattere generale seguiva la\nmotivazione contenuta nella decisione del 29 luglio 2003, a sapere che\naggiornamenti professionali generali o istruzioni fondamentali non\nrientrerebbero nelle prestazioni indennizzabili da parte dell’assicurazione\ncontro la disoccupazione. Era poi l’istante stessa che nell’opposizione del 16\nagosto 2003 adduceva come nuovo argomento la necessità di conoscere\nl’inglese per “approfondire i miei studi con l’analisi anche di testi giuridici (ed\nes. Common law, della Corte Europea di Giustizia ecc.)”. Per questo\nnell’opposizione l’argomentazione principale riguardava propriamente la\nnecessità di un corso d’inglese per una giurista. Determinanti nell’evenienza,\nper quanto verrà detto in seguito, sono comunque le argomentazioni relative\nal miglioramento delle possibilità di collocamento della ricorrente sul mercato\ndel lavoro, nell’ambito di tale motivo di rifiuto una pluralità di motivazioni è\nammissibile, per quanto queste sostengano la tesi principale avanzata da\ncontroparte. Il fatto poi di aver aggiunto che il periodo scelto era pure poco\npropizio, essendo in atto il corso d’informatica, non può neppure essere\ncriticato, anche se attualmente l’argomento non è più stato riprodotto. Un\ncorso informatico da dei buoni risultati se le partecipanti possono pure\ndebitamente esercitarsi sulle nozioni apprese. Il fatto di seguire\nparallelamente più corsi potrebbe in effetti compromettere i risultati e gli\nobiettivi che si vogliono raggiungere.\n\n"}