{"Signatur": "GR_VG_001", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-03-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_001_S-2003-168_2004-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_168_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcff2cfa6afd247eaba00a357a625ceaa372d6fe12c01b12db089aa342418dd339c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_168", "Checksum": "6fde36623b4dd95ba5d0b04a454455ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 1. Kammer 02.03.2004 S 2003 168"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons Verwaltungsgericht 1. 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Dal 1.\nmarzo 2002, l’assicurata faceva valere il diritto all’indennità di disoccupazione,\nper un salario mensile assicurato di fr. 2'076.-, e entro il mese di settembre\n2003 beneficiava del numero massimo di 400 indennità giornaliere alle quali\naveva diritto. Durante il periodo della disoccupazione, dal 30 ottobre 2002 al\n28 febbraio 2003, la disoccupata seguiva un corso di tedesco a carico\ndell’assicurazione contro la disoccupazione e frequentava in seguito due corsi\ndi informatica, dal 13 marzo al 23 luglio il primo e dal 19 agosto al 24 settembre\n2003 il secondo, i cui costi andavano solo in parte (40%) a carico\ndell’assicurazione svizzera, avendo luogo le lezioni in Italia. Dal 1. giugno al\n29 agosto 2003, l’assicurata prendeva inoltre parte ad un programma\noccupazionale.\n\n2. Il 24 agosto 2003, l’assicurata formulava domanda per poter seguire dei corsi\nprivati di lingua inglese presso un’insegnante di Tirano dall’11 agosto al 26\nsettembre 2003. La richiesta veniva respinta con decisione 29 luglio 2003. A\nmotivo del rifiuto, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni\n(UCIAML) adduceva di non poter approvare misure di aggiornamento\nprofessionale generale e di non considerare il provvedimento proprio ad\naccrescere l’idoneità al collocamento dell’interessata, dopo che la stessa\navrebbe poi già frequentato un corso di lingua tedesca e due di informatica.\nL’UCIAML considerava pure poco propizio il periodo scelto, essendo la\npetente impegnata in un programma occupazionale e avendo luogo nello\nstesso periodo il secondo corso d’informatica.\n\n3. Nell’opposizione presentata il 16 agosto 2003, … considerava che - in qualità\ndi giurista e comunque anche per altre attività - delle buone conoscenze della\nlingua inglese le avrebbero facilitato la ricerca di un lavoro e avrebbero inoltre\nsemplificato lo studio informatico in atto. Con decisione 4 novembre 2003,\nl’opposizione veniva respinta. In sostanza, le possibilità per l’istante di trovare\nun posto in qualità di giurista venivano ritenute estremamente esigue, per cui\nla conoscenza della lingua inglese non era reputata migliorare sensibilmente\nle possibilità di collocamento della petente.\n\n4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4\ndicembre 2003, … chiedeva il riconoscimento delle legali prestazioni\nassicurative per i costi derivanti dalla frequenza del corso d’inglese,\nadducendo essenzialmente gli stessi motivi già fatti valere in sede di\nopposizione. A mente dell’istante, nella propria decisione su opposizione,\nl’UCIAML avrebbe omesso di considerare che delle seppure sommarie\nconoscenze della lingua inglese le avrebbero indubbiamente facilitato\nl’inserimento sul mercato del lavoro in pressoché tutte le attività che sarebbe\ndisposta ad accettare (segretaria, telefonista, impiegata, cameriera ecc.).\n\n5. Nella propria risposta di causa, l’UCIAML chiedeva la non entrata nel merito\nsul ricorso o eventualmente la sua reiezione. Per l’ufficio convenuto non\nsarebbe dato entrare nel merito del ricorso dopo che il corso avrebbe già avuto\nluogo e avendo attualmente la ricorrente esaurito il diritto a prestazioni\nassicurative. Ma anche materialmente le richieste sarebbero infondate, non\npermettendo l’ulteriore formazione di incrementare in modo sostanziale\nl’idoneità al collocamento della ricorrente. Delle semplici supposizioni, come\nquelle formulate nel ricorso, sarebbero lungi dal comprovare l’adeguatezza\ndella misura pretesa e il corrispondente diritto della petente all’ottenimento\ndella prestazione richiesta.\n6. Replicando, la ricorrente criticava aspramente l’ufficio convenuto per aver\nredatto la presa di posizione sul ricorso in lingua tedesca e invocava a questo\nproposito una violazione del suo diritto di audizione. Nel merito, l’istante si\nriconfermava essenzialmente nelle sue precedenti allegazioni e proposte. Dal\ncanto suo, l’UCIAML rinunciava a duplicare.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}