3. Secondo la materialmente immutata garanzia del giudice costituzionale dell’art. 58 vecchia Cost., che è stata trasferita nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e si trova pure nell’art. 6 cifra 1 CEDU, ognuno ha il diritto che la sua causa sia giudicata da un giudice indipendente, non prevenuto ed imparziale, senza influsso di circostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se dal punto di vista oggettivo vi sono dei fatti, che possono fondare l’apparenza di parzialità e il pericolo di prevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198).