Dato che le prescrizioni dell’art. 22 cpv. 1 e 2 LST, secondo cui il tribunale competente per la causa principale in assenza del magistrato contestato decide le contestate eccezioni di ricusa e secondo cui deve chiamare i necessari supplenti, se in un collegio di cinque giudici ne restano meno di tre e in un collegio di tre giudici meno di due, non sono applicabili, conformemente alla prassi simili casi sono decisi dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale in analoga applicazione della regolarizzazione dello art. 22 cpv. 3 LST, che fa stato per il presidente di circolo e il suo supplente; le relative eccezioni devono quindi esserle sottoposte (cfr.