{"Signatur": "GR_KG_999", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-03-13", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_999_AB-2007-5_2007-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/AB_2007_5_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609768851a290b33c7ad9101b3f310f9a3bbbcadb0030a116da36c779ba29654e895fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609768851a290b33c7ad9101b3f310f9a3bbbcadb0030a116da36c779ba29654e895fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AB_2007_5", "Checksum": "86121fd7fa0d5909302029e86397c159"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AB 2007 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 13.03.2007 AB 2007 5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 13.03.2007 AB 2007 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Beschwerde 34 GVG"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:20:55", "Checksum": "3869469aaefd028b917d556f16da45e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 13.03.2007 AB 2007 5\nRegesto:\nBeschwerde 34 GVG\n\n Conformemente a quanto esposto la Vicepresidente del Tribunale\ndistrettuale Moesa non era competente a decidere l’eccezione di ricusa, presentata\nda Z. contro il Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò. Per\ncarenza di competenza della giudice, il suo decreto del 23 gennaio 2007 va perciò\nannullato d’ufficio e la Camera di vigilanza sulla giustizia deve giudicare la\ncontestata eccezione di ricusa, non quale istanza di secondo grado, bensì di primo\ngrado.\n\n2. Chi intende ottenere la ricusa di un giudice, conformemente all’art. 20\nLST deve chiederla entro un termine relativamente corto, entro 10 giorni da che ha\nnotizia del motivo di ricusa. Tale regolarizzazione non ha per conseguenza che\n4\n\nl’imposizione di una giustificata ricusa è intralciata in modo ingiusto, secondo la\ngiurisprudenza del Tribunale federale vere o presunte mancanze di organi devono\nesser fatte valere il più presto possibile; un’adduzione tardiva può violare il principio\ndella buona fede e comportare la perenzione (DTF 124 I 121 cons. 2 pagg. 122\nsegg.; decisione della Camera di vigilanza del 23 gennaio 2006, AB 05 38).\n\nDalla citazione del 19 dicembre 2006 Z. poteva senz’altro dedurre che\nl’udienza di rigetto d’opposizione nell’esecuzione intentata nei suoi confronti da Y.\navrebbe avuto luogo dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa lic. iur.\nStefano Delcò. Dal debitore il per se competente giudice è stato ricusato solo con\nscritto del 15 gennaio 2007, ciò che da quanto precede, pur tenendo in\nconsiderazione le ferie esecutive, non può più essere reputato come avvenuto\ntempestivamente. Chiaramente tardivi erano infine i rimproveri, sollevati il 2 febbraio\n2007 coll’istanza alla Camera di vigilanza. Dubbia resta la questione di sapere se\ntali omissioni possono esser rimproverate ad una persona inesperta del diritto,\nanche nel caso che la citazione ad un’udienza non indica che la ricusa di un giudice\nmalvisto, pena la perenzione, deve essere chiesta entro un determinato termine.\nTuttavia ciò non va esaminato conclusivamente, dato che per il Presidente del\nTribunale distrettuale Moesa, come si dirà in seguito, nella causa di rigetto\nd’opposizione che qui interessa, non v’è comunque motivo di cedere il potere\nprocedurale. Sia pur sempre osservato che per se anche dall’inesperto ci si deve\naspettare che chieda, in quanto necessarie, utili informazioni sul modo di procedere,\nse sulla citazione quanto alla composizione vede indicato un giudice non gradito.\n\n3. Secondo la materialmente immutata garanzia del giudice\ncostituzionale dell’art. 58 vecchia Cost., che è stata trasferita nell’art. 30 cpv. 1 Cost.\ne si trova pure nell’art. 6 cifra 1 CEDU, ognuno ha il diritto che la sua causa sia\ngiudicata da un giudice indipendente, non prevenuto ed imparziale, senza influsso\ndi circostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se dal punto di vista oggettivo\nvi sono dei fatti, che possono fondare l’apparenza di parzialità e il pericolo di\nprevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198).\n\nUna certa preoccupazione di prevenzione e quindi diffidenza nel tribunale\npuò sempre diffondersi tra le parti, se singoli giudici in una precedente procedura si\nsono già occupati della concreta vertenza. In un simile caso di cosìdetta già\noccupazione si pone il quesito di sapere, se un giudice colla sua partecipazione a\nprecedenti decisioni in singoli punti s’è già vincolato in una misura, che non lo lascia\n5\n\npiù apparire non prevenuto e in tal senso la procedura non più aperta (DTF 131 I\n113 cons. 3.4 pag. 116).\n\nSia inoltre rilevato che una decisione giudiziaria viziata - sia per errori di\nprocedura o per ingiusta applicazione del diritto materiale - non permette senz’altro la ricusa del titolare dell’ufficio; soltanto errori molto gravi o commessi a più\nriprese, che sono da ritenere una vera violazione dei doveri d’ufficio, possono\nfondare l’apparenza di parzialità (sentenza del Tribunale federale 1P.76/2003 cons.\n3.5).\n\n4. Agli atti non vi sono delle indicazioni secondo cui nell’ambito\ndell’udienza di transazione del 10 febbraio 2006 si potrebbe rimproverare al\nPresidente del Tribunale distrettuale Moesa un qualsiasi comportamento sbagliato,\nper esempio che ha spinto la rappresentante (moglie) di Z. a concludere una\ntransazione manifestamente ingiusta o che non ha rispettato il suo desiderio,\nesplicitamente espresso rispettivamente in caso contrario desumibile, di concederle\nun certo tempo per riflettere. Significativamente anche il decreto di stralcio del 13\nfebbraio 2006, rilasciato in base all’accordo del 10 febbraio 2006, è rimasto\nincontestato. - Dal comportamento del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa\nda allora in poi non si può desumere alcunché, che potrebbe lasciare inferire a\nparzialità nei confronti di Z. o permettere la conclusione che quello nelle trattative\nper la composizione della vertenza processuale tra Y. ed i suoi coeredi si sia lasciato\nguidare da non pertinenti punti di vista e quindi svantaggiato ingiustamente una\nparte. - Infine pure è fuori discussione che il Presidente del Tribunale distrettuale\nMoesa dovrebbe ricusarsi per essersi già occupato della pratica. L’attuale\nprocedura in cui è stato ricusato non ha per oggetto la validità della transazione,\nstipulata il 10 febbraio 2006, bensì se il conseguentemente rilasciato decreto di\nstralcio va reputato un titolo di rigetto d’opposizione definitivo e caso mai se il\ndebitore è in grado d’invalidarlo con le eccezioni di prescrizione, estinzione o\nproroga del termine di pagamento.\n\n"}