In particolare è assolutamente inesplicabile come mai l’esito della procedura tra Z. e un coerede del suo defunto marito W. non debba più essere corretto, solo perché il Presidente del Tribunale distrettuale Y., quando era in vita W., nella sua funzione di giudice per la protezione dell’unione coniugale, ha stabilito in cifre che contributi alimentari doveva il marito alla sua moglie. Ora si tratta piuttosto di sapere se Z., fondandosi sul decreto d’allora, vale a dire di protezione dell’unione coniugale del 13 gennaio 2005, può esigere da X. importi non ricevuti fino adesso. Stando così le cose una precedente occupazione del giudice competente non è in discussione.