1 LST avrebbe dovuto vagliare la contestata questione di ricusazione dapprima l’istanza adita, in assenza del criticato membro del personale giudiziario, e che solo in seguito sarebbe possibile l’impugnazione (con gravame) alla Camera di vigilanza sulla giustizia, si dovrebbe desistere dal rinvio della causa. La controversia concernente la presunta parzialità del giudice ricusato non deve avere per conseguenza che non può più essere osservata la massima, secondo cui istanze secondo l’art. 85a LEF vanno trattate applicando la procedura accelerata. La richiesta è quindi ricevibile in ordine. 4