Quand’anche dirimpetto alla circostanza che il processo principale è già pendente dinanzi al Tribunale distrettuale Y. si fosse dell’avviso, che secondo l’art. 22 cpv. 1 LST avrebbe dovuto vagliare la contestata questione di ricusazione dapprima l’istanza adita, in assenza del criticato membro del personale giudiziario, e che solo in seguito sarebbe possibile l’impugnazione (con gravame) alla Camera di vigilanza sulla giustizia, si dovrebbe desistere dal rinvio della causa.