In una procedura di modificazione, intentata dal marito (causa no. 130-05- 33), con decreto del 4 maggio 2006, il Presidente del Tribunale distrettuale Y. ha confermato un’ordinanza superprovvisoria del 25 maggio 2005, secondo cui il contributo alimentare dovuto da W., retroattivamente dal mese di giugno 2005, era da ridurre a fr. 2'315.--. In parziale accoglimento di un ricorso di Z., il 19 settembre 2006, la Presidenza del Tribunale cantonale (Vicepresidente Schlenker) ha annullato il decreto del 4 maggio 2006. La causa è stata rinviata al Presidente del Tribunale distrettuale Y. per nuova decisione nel senso dei considerandi.