{"Signatur": "GR_KG_999", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-09-04", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_999_AB-2007-25_2007-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/AB_2007_25_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609768e2f42f5b1fc54971c8996c777a5d570d90dda4221d82520c98a4e219bbcf0ecedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609768e2f42f5b1fc54971c8996c777a5d570d90dda4221d82520c98a4e219bbcf0ecedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AB_2007_25", "Checksum": "08bcaea807f28b19eafdca6a75ac6fdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AB 2007 25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 04.09.2007 AB 2007 25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 04.09.2007 AB 2007 25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Beschwerde 34 GVG"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:05:30", "Checksum": "da706dc9be309a1bb5f94c8d79e5e82b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 04.09.2007 AB 2007 25\nRegesto:\nBeschwerde 34 GVG\n\n 1. Dalla richiesta ricusa il Presidente del Tribunale distrettuale Y. non è\ncolpito in prima linea nella sua funzione di presidente di un’autorità collegiale, ma\nper il momento quale giudice per i provvedimenti ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF in\nunione agli artt. 15 cifra 4 e 19 cpv. 2 OE della LEF. Sotto questo punto di vista non\nè da criticare che la contesa domanda di ricusazione, fondandosi sulla\ngiurisprudenza sviluppata in relazione alla ricusa di giudici unici analogamente\nall’art. 22 cpv. 3 LST (cfr. i decreti della Camera di vigilanza sulla giustizia del 13\nmarzo 2007 [AB 07 5, giudice per il rigetto dell’opposizione] e del 3 febbraio 2004 [AB 04 3,\ngiudice per i provvedimenti di protezione dell’unione coniugale]), è stata sottoposta per la\ndecisione alla Camera di vigilanza sulla giustizia. Quand’anche dirimpetto alla\ncircostanza che il processo principale è già pendente dinanzi al Tribunale\ndistrettuale Y. si fosse dell’avviso, che secondo l’art. 22 cpv. 1 LST avrebbe dovuto\nvagliare la contestata questione di ricusazione dapprima l’istanza adita, in assenza\ndel criticato membro del personale giudiziario, e che solo in seguito sarebbe\npossibile l’impugnazione (con gravame) alla Camera di vigilanza sulla giustizia, si\ndovrebbe desistere dal rinvio della causa. La controversia concernente la presunta\nparzialità del giudice ricusato non deve avere per conseguenza che non può più\nessere osservata la massima, secondo cui istanze secondo l’art. 85a LEF vanno\ntrattate applicando la procedura accelerata. La richiesta è quindi ricevibile in ordine.\n4\n\n2. Conformemente alla garanzia del giudice costituzionale, trasferita\nmaterialmente immutata dall’art. 58 vCost. nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e contemplata\nanche dall’art. 6 cifra 1 CEDU, ogni persona ha diritto che la sua causa sia decisa\nda un giudice indipendente, non prevenuto e imparziale senza l’influsso di\ncircostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se oggettivamente sussistono\ncontingenze, che possono giustificare l’impressione di parzialità e il pericolo di\nprevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198).\n\nUna certa preoccupazione per prevenzione e quindi sfiducia nel tribunale può\nessere destata se singoli membri del personale giudiziario in una precedente\nprocedura si sono già occupati della concreta questione controversa. In tal caso di\ncosiddetta precedente occupazione si pone il quesito di sapere se un giudice tramite\nla sua cooperazione a decisioni prese in passato in singoli punti s’è già vincolato in\nuna misura, che non lo lasciano più apparire non prevenuto e pertanto la procedura\nnon appare più corretta (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116).\n\nInoltre va osservato che un giudizio viziato - da errori procedurali o da inesatta applicazione di diritto materiale - non permette senz’altro la ricusazione del\ntitolare d’ufficio in questione; unicamente gravissimi o ripetuti vizi, che sono da\nreputare delle violazioni dei doveri d’ufficio, possono giustificare l’impressione di\nparzialità (sentenza del Tribunale federale 1P.76/2003 cons. 3.5).\n\n3. La decisione del petito di X., vale a dire della pretesa di provvisoria\nsospensione dell’esecuzione intentata nei suoi confronti da Z., dipende\nessenzialmente dalle probabilità di vincita che sono da accordare alla sua azione\nd’accertamento dell’inesistenza del concreto debito (art. 85a cpv. 1 e 2 LEF). Che il\nPresidente del Tribunale distrettuale Y. non sia più in grado di giudicare una simile\nquestione senza prevenzione, non è per niente documentato. In particolare è\nassolutamente inesplicabile come mai l’esito della procedura tra Z. e un coerede\ndel suo defunto marito W. non debba più essere corretto, solo perché il Presidente\ndel Tribunale distrettuale Y., quando era in vita W., nella sua funzione di giudice per\nla protezione dell’unione coniugale, ha stabilito in cifre che contributi alimentari\ndoveva il marito alla sua moglie. Ora si tratta piuttosto di sapere se Z., fondandosi\nsul decreto d’allora, vale a dire di protezione dell’unione coniugale del 13 gennaio\n2005, può esigere da X. importi non ricevuti fino adesso. Stando così le cose una\nprecedente occupazione del giudice competente non è in discussione. Neppure si\ntrovano agli atti della procedura di protezione dell’unione coniugale e di quella\nd’accertamento in corso vistosità, che oggettivamente considerate potrebbero\ndestare il sospetto, che il Presidente del Tribunale distrettuale Y. nei confronti di Z.\n5\n\nsi lascia guidare da aspetti non pertinenti. La circostanza che il suo decreto del 4\nmaggio 2006, con cui ha ridotto l’importo dell’obbligo alimentare del marito, è stato\nannullato dalla Presidenza del Tribunale cantonale non permette comunque ancora\nuna tale supposizione. - La domanda di ricusa deve perciò essere respinta.\n\n4. In casi di questo genere alle parti non sono accollate delle tasse.\nNemmeno hanno diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili.\n6\n\n"}