A questo proposito non v’era motivo di dar loro l’occasione di prendere posizione. Il segreto d’ufficio, a cui è sottoposta anche la Presidenza del Tribunale cantonale, proibiva di comunicare a questi non coinvolti terzi le parti ed il contenuto del processo, nel cui ambito devono essere uditi i proposti testi ed inoltre di informarli che in questa faccenda è pendente anche una procedura dinanzi alla Camera di vigilanza sulla giustizia. 3. In casi come nel concreto alle parti in causa non vengono messe in conto delle tasse. Pure non hanno diritto all’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili. 5