Competente per il trattamento di istanze di svincolo dal segreto d’ufficio di persone giudiziarie di circolo e di distretto è la Camera di vigilanza del Tribunale cantonale (cfr. il decreto di questa Camera del 29 maggio 1996, AB 6/96, cons. 1.c). Nella presente procedura ciò è a ragione del tutto incontestato.