Non punibili (art. 320 cifra 2 CP) e autorizzati rispettivamente obbligati a testimoniare sono invece se rivelano il segreto col consenso scritto della loro autorità superiore. Per una tale autorizzazione devono impegnarsi in primo luogo i detentori del segreto stessi; le relative domande possono però anche essere fatte dal tribunale, dinanzi al quale dev’essere testimoniato (art. 175 cifra 2 CPC).