Nella misura in cui essi debbano esprimersi sul corso degli sforzi transattivi d’allora e sul contenuto della transazione, a cui le parti sono infine addivenute, essi sono, quali persone giudiziarie, obbligati al segreto d’ufficio (art. 28 LST). Essi sottostanno alla pena comminata dall’art. 320 cifra 1 CP e nel processo possono invocare il loro diritto di rifiutare la testimonianza (art. 175 cifra 2 CPC). 3