{"Signatur": "GR_KG_999", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-08-16", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_999_AB-2005-18_2005-08-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/AB_2005_18_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976a011c4890a63f62e45a5ee3839311c0cf58a4cf23cfd7d4e72f1e4635927da2dedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976a011c4890a63f62e45a5ee3839311c0cf58a4cf23cfd7d4e72f1e4635927da2dedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=AB_2005_18", "Checksum": "b6ed12be5aa63781601cce7867f9e1e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AB 2005 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 16.08.2005 AB 2005 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2005 AB 2005 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Sonstige Kammern"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Altre camere"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "esonero dall'obbligo del segreto d'ufficio | KG Übriges"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:59:12", "Checksum": "5b76a4e72e4cf6cfa3fd20ee97700b69", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 16.08.2005 AB 2005 18\nRegesto:\nesonero dall'obbligo del segreto d'ufficio | KG Übriges\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nTribunale cantonale dei Grigioni\nDretgira chantunala dal Grischun\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 16 agosto 2005 Comunicato per iscritto il:\nAB 05 18\n\nDecreto\nCamera di vigilanza sulla giustizia\n\nPresidenza Presidente Brunner\nGiudici Riesen-Bienz, Tomaschett-Murer, Vital e Giger\nAttuario Engler\n\n——————\n\nViste le istanze\n\ndella P r e s i d e n z a d e l T r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e Z . , istante I, come pure\ndi Y., c/o Ufficio del Circolo di Q., Q., istante II, e\ndi X., c/o Ufficio del Circolo di Q., Q., istante III,\n\nnella causa di credito\n\nW . , Q., opponente all'istanza I, rappresentata dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller,\nCasa la Grida, 6535 Roveredo,\n\ncontro\n\nV., Q., opponente all'istanza II, rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia,\nCasa Z., 6535 Roveredo,\n\nconcernente svincolo degli istanti II e III dal segreto d'ufficio,\n(audizione quali testi),\n\nè risultato:\n2\n\nA. In una procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso\n(irruzione d’acqua), che gli eredi di U. (T. e S.) avevano intentato contro V. come\npure contro A. R. e B. R., l’8 luglio 2002 ha avuto luogo un’udienza dinanzi alla\nPresidenza del Circolo di Q., nel cui corso la causa è stata risolta bonalmente.\nL’udienza è stata presieduta dall’allora e dall’odierno Presidente di circolo Y.,\nmentre l’attuario X., l’odierno supplente del Presidente del Circolo di Q., ha redatto\nil verbale. – Nel frattempo la procedura, passata in giudicato, è stata stralciata dai\nruoli (no. pr. 18/2002).\n\nB. In base all’esito dell’udienza dell’8 luglio 2002 la W. manifestamente è\nstata incaricata ad eseguire i necessari lavori di riparazione. Apparentemente essa\nfa valere di non esser stata sufficientemente indennizzata e per il presunto importo\nnon ancora saldato cita in giudizio V.. Un relativo processo di credito è ora pendente\npresso la Commissione del Tribunale distrettuale Z. (no. pr. 120.04.07). In questa\nprocedura Y. e X. sono chiamati a deporre quali testi.\n\nC. Il 30 giugno 2005 il Presidente del Tribunale distrettuale Z. ha chiesto\nalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale di svincolare Y. e X.\ndal segreto d’ufficio, ciò per dar loro la possibilità di fornire delle informazioni sui\nparticolari della procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso dinanzi\nall’Ufficio di circolo di Q. (no. pr. 18/2002). Con istanza del 4 luglio 2005 allo stesso\nmodo si sono espressi anche i due pubblici ufficiali chiamati a testimoniare.\n\nD. Con presa di posizione del 25 luglio 2005 la W. ha postulato che il\nproposto svincolo dall’obbligo del segreto d’ufficio non sia autorizzato, mentre che\ncon istanza dello stesso giorno V. s’è espresso nel senso che le istanze di svincolo\nsiano accolte.\n\nLa Camera di vigilanza sulla giustizia considera :\n\n1. Alla procedura di precetto giudiziario per turbativa di possesso dinanzi\nall’Ufficio del Circolo di Q. (no. pr. 18/2002) e quindi all’udienza dell’8 luglio 2002,\nche particolarmente interessa, hanno partecipato Y. quale Presidente di circolo e X.\nquale attuario. Nella misura in cui essi debbano esprimersi sul corso degli sforzi\ntransattivi d’allora e sul contenuto della transazione, a cui le parti sono infine\naddivenute, essi sono, quali persone giudiziarie, obbligati al segreto d’ufficio (art. 28\nLST). Essi sottostanno alla pena comminata dall’art. 320 cifra 1 CP e nel processo\npossono invocare il loro diritto di rifiutare la testimonianza (art. 175 cifra 2 CPC).\n3\n\nNon punibili (art. 320 cifra 2 CP) e autorizzati rispettivamente obbligati a\ntestimoniare sono invece se rivelano il segreto col consenso scritto della loro\nautorità superiore. Per una tale autorizzazione devono impegnarsi in primo luogo i\ndetentori del segreto stessi; le relative domande possono però anche essere fatte\ndal tribunale, dinanzi al quale dev’essere testimoniato (art. 175 cifra 2 CPC).\n\nCompetente per il trattamento di istanze di svincolo dal segreto d’ufficio di\npersone giudiziarie di circolo e di distretto è la Camera di vigilanza del Tribunale\ncantonale (cfr. il decreto di questa Camera del 29 maggio 1996, AB 6/96, cons. 1.c).\nNella presente procedura ciò è a ragione del tutto incontestato.\n\n2. Come per lo svincolo dal segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 2\nCP anche per il procedimento conformemente all’art. 320 cifra 2 CP sta nel potere\ndiscrezionale della competente autorità se vuole o non vuole accogliere un’i-stanza\ndi svincolo dal segreto d’ufficio. A questo proposito la decisione deve però essere\npresa secondo aspetti oggettivi soppesando l’un l’altro, da una parte, l’interesse\npubblico e quello di eventuali interessati privati alla segretezza come pure, dall’altra,\nl’interesse all’accertamento della verità nel processo (art. 175 cifra 2 CPC; cfr.\nanche PTC 1996-5-24).\n\n"}