LOG) e al Governo (art. 6 cpv. 3 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]); – il ricorrente si è rivolto alla Camera di vigilanza sulla giustizia con un rimedio giuridico, che, considerato il suo carattere puramente sussidiario, già dall’inizio si rivelava senza successo, pertanto il presidente della Camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG); – in simili casi, conformemente alla prassi della Camera di vigilanza sulla giustizia, si prescinde dal prelievo di spese processuali.