– per quanto riguarda la richiesta di vigilanza nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, del Tribunale cantonale, del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, della Procura pubblica e di alcuni loro membri, si rinviano gli atti per eventuale trattamento alle competenti autorità di vigilanza conformemente a quanto disposto dall'art. 66 cpv. 2 LOG in combinazione con l'art. 4 cpv. 3 Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100), e meglio al Gran Consiglio (artt. 33 Costituzione del Catone dei Grigioni del 14 settembre 2003 [Cost. cant; CSC 110.100] e 68 segg. LOG) e al Governo (art. 6 cpv.