– la vigilanza si prefigge dunque unicamente di salvaguardare la gestione e l'- amministrazione della giustizia (art. 62 cpv. 1 LOG); – nell'ambito del ricorso di vigilanza sulla giustizia, in questioni di giurisprudenza non possono essere dettate norme o date istruzioni ad autorità inferiori (art. 62 cpv. 2 LOG);