– giusta l'art. 66 cpv. 1 Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) i ricorsi di vigilanza contro un tribunale regionale, un'autorità di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale cantonale; – competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera di vigilanza sulla giustizia (art. 5 cpv. 1 lett. a Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]);