Un tale automatismo (estensione della parentela o affinità) non è conciliabile con l’idea e con lo scopo dell’art. 42 lett. a LOG. In regioni periferiche o rurali condurrebbe, infatti, regolarmente ad una vera e propria paralisi dell’apparato giurisdizionale ordinariamente competente, il che contravverrebbe alla garanzia del giudice costituzionale (art. 30 cpv. 1 Cost.). I motivi di ricusa sono da esaminare individualmente per ogni singolo membro della giurisdizione. Nella presente fattispecie non risulta che nel caso di V. rispetto all’imputato potrebbero venire a meno l’imparzialità e l’oggettività per il solo fatto che occasionalmente lavora assieme al genero di quest’ultimo.