3.2.a. Va ricordato che le regole sulla ricusa di persone all’interno di istituzioni giurisdizionali rappresentano delle eccezioni all’organizzazione ordinaria della giustizia. Vengono applicate soltanto qualora lo esiga la protezione delle parti in causa oppure la credibilità e la l’autorevolezza della giustizia. Se si presumesse arbitrariamente o obiettivamente a torto un caso di ricusa, si priverebbe le parti in causa del loro diritto ad un giudice costituzionale (vedi l’art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;