{"Signatur": "GR_KG_010", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-11-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_010_JAK-2010-39_2010-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/JAK_2010_39_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097665fc5aa1ac265d116334e898101ee090c0f02a503cee5221044c70439f183321edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097665fc5aa1ac265d116334e898101ee090c0f02a503cee5221044c70439f183321edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=JAK_2010_39", "Checksum": "552da78599c561eb309024fcc409920b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["JAK 2010 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Justizaufsichtskammer 23.11.2010 JAK 2010 39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera di vigilanza sulla giustizia 23.11.2010 JAK 2010 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Justizaufsichtskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Justizaufsichtskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera di vigilanza sulla giustizia"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nomina di un giudice indipendente (procedura di mandato penale) | Bezeichnung ausserordentliche Stellvertretung (33 Abs. 2, 40 Abs. 2, 60 GOG)"}], "ScrapyJob": "446973/49/2004", "Zeit UTC": "12.10.2025 03:35:46", "Checksum": "7c63f73b9e34b584b94bc09a64d43f6a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera di vigilanza sulla giustizia 23.11.2010 JAK 2010 39\nRegesto:\nnomina di un giudice indipendente (procedura di mandato penale) | Bezeichnung ausserordentliche Stellvertretung (33 Abs. 2, 40 Abs. 2, 60 GOG)\n\n3.2.a. Va ricordato che le regole sulla ricusa di persone all’interno di\nistituzioni giurisdizionali rappresentano delle eccezioni all’organizzazione ordinaria\ndella giustizia. Vengono applicate soltanto qualora lo esiga la protezione delle parti\nin causa oppure la credibilità e la l’autorevolezza della giustizia. Se si presumesse\narbitrariamente o obiettivamente a torto un caso di ricusa, si priverebbe le parti in\ncausa del loro diritto ad un giudice costituzionale (vedi l’art. 30 cpv. 1 della\nCostituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS\n101)). Va infine rammentato a margine pure che un giudice non ha la facoltà di\nsbarazzarsi di casi a lui scomodi.\n\nb. Non è negabile che uno stretto rapporto professionale ed istituzionale di un\nmembro di una giurisdizione con un parente di una delle parti, nel caso in cui fra i\n\npagina 3 — 6\nprimi due vi sia un contatto quotidiano nello stesso ufficio ed un rapporto di\nsubordinazione, potrebbe rivelarsi problematico rispetto alle questioni di ricusa.\nNel esercizio delle funzioni di un giudice non dovrebbero interferire inutilmente\ndelle emozioni. Tuttavia l’affinità fra Q. e l’imputato non influenza necessariamente\nanche il Vicepresidente. Volendo per ipotesi ammettere il contrario – come l’Ufficio\ndi Circolo di Mesocco pretende che si debba fare – significherebbe che tutte le\npersone di una giurisdizione (giudici e attuari) dovrebbero regolarmente ricusarsi\nallorché vi si manifesti un motivo di ricusa per uno di loro causa parentela o\naffinità. Un tale automatismo (estensione della parentela o affinità) non è\nconciliabile con l’idea e con lo scopo dell’art. 42 lett. a LOG. In regioni periferiche o\nrurali condurrebbe, infatti, regolarmente ad una vera e propria paralisi\ndell’apparato giurisdizionale ordinariamente competente, il che contravverrebbe\nalla garanzia del giudice costituzionale (art. 30 cpv. 1 Cost.). I motivi di ricusa sono\nda esaminare individualmente per ogni singolo membro della giurisdizione. Nella\npresente fattispecie non risulta che nel caso di V. rispetto all’imputato potrebbero\nvenire a meno l’imparzialità e l’oggettività per il solo fatto che occasionalmente\nlavora assieme al genero di quest’ultimo. Non è noto in che misura e in quali\nmodalità (singoli mandati, rapporto di lavoro) Q. presti i suoi servizi presso l’Ufficio\ndi Circolo di Mesocco. V. invece veste la funzione di vicepresidente. Come tale\nesercita la funzione di presidente soltanto puntualmente, vale a dire, quando il\nPresidente P. stesso è impossibilitato. Si presenta dunque relativamente di rado la\nsituazione in cui Q. debba stendere un verbale, effettuare una ricerca scientifica di\ndiritto o redigere una sentenza per il Vicepresidente. Non risulta quindi esserci un\nrapporto talmente stretto fra V. e l’attuario Q. da ripercuotersi sistematicamente\nsull’imputato X. ai sensi di un’influenza soggettiva che potrebbe condurre ad una\nconsiderevole pressione esterna sul Vicepresidente. V. non ha nessun interesse\npersonale nella causa e neppure un interesse mediato sufficiente ad un\ndeterminato esito della procedura.\n\nc. Non risulta esplicitamente dalla motivazione dell’istanza, ma è concepibile\nche l’Ufficio di Circolo di Mesocco potrebbe essere partito dall’idea che non si\npossa pretendere dal Vicepresidente di compromettere le buone relazioni di lavoro\ncon Q., imponendogli di statuire in una causa che potrebbe portare ad una\ncondanna del suocero di quest’ultimo. Ci si può invece aspettare dal\nVicepresidente che egli giudichi in modo obiettivo ed imparziale anche una causa\nconcernente il suocero del attuario di circolo.\n\npagina 4 — 6\nd. Dagli atti non risulta inoltre esservi nessun motivo di ricusa ai sensi della\nclausola generale di cui all’art. 42 lett. g LOG. Ciò non è neppure stato fatto valere\nda nessuna delle parti.\n\n4. Qualora il vicepresidente del circolo competente per legge tale sostituto\nordinario può svolgere l’incarico del presidente impedito per motivi di ricusa, non vi\nè nessuna necessità di designare un supplente straordinario di un circolo limitrofo.\nPiuttosto si applica l’art. 43 cpv. 2 LOG. L’istanza dell’Ufficio di Circolo di Mesocco\nè quindi da respingere.\n\n5. In simili casi, secondo la prassi, agli interessati non sono messe in conto\ndelle tasse. I costi di questa procedura vanno quindi a carico del Cantone dei\nGrigioni.\n\npagina 5 — 6\nIII. La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta\n\n1. L’istanza è respinta.\n\n2. I costi di questa procedura di fr. 800.– vanno a carico del Cantone dei\nGrigioni.\n\n3. Contro questa decisione pregiudiziale notificata separatamente\nconcernente una domanda di ricusazione può essere interposto ricorso in\nmateria penale ai sensi dell’art. 92 in unione all’art. 78 cpv. 1 LTF al\nTribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla\nnotificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli\nartt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la\nprocedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.\n\n4. Comunicazione a:\n\npagina 6 — 6\n"}