Come è esposto, su simili censure alla direzione del processo da parte della giudice unica la Camera di vigilanza sulla giustizia non può pronunciarsi, trattandosi non d’inoperosità e quindi non di una di quelle situazioni irregolari, che possono essere eliminate coi provvedimenti previsti dalla legge per il tramite dell’autorità di vigilanza. Se le critiche dovessero essere giustificate ed i vizi censurati non già sanati al momento che è emanata la decisione nel merito della giudice per la protezione dell’unione coniugale, potrebbero essere ripresi in considerazione in un’eventuale procedura di ricorso giusta l’art. 12 LICC. Una definitiva perdita del diritto non si verifica (cfr.