2 LOG essa può segnatamente intimare ad un’autorità colpevole di fare il suo dovere, se necessario fissando un termine (lett. a), in caso di ripetuta trasgressione dei doveri o di insubordinazione, incaricare un altro membro del tribunale o un’altra autorità giudiziaria dell’adempimento degli stessi (lett. b) o ordinare sanzioni disciplinari contro gli organi responsabili in caso di violazione colposa dei doveri (lett. c), come sono previste dall’art. 55 cpv. 1 lett. a - d LOG. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte solo dopo corrispondenti indagini ed audizione della persona interessata (art. 55 cpv. 1 LOG).