3.2 Anche la motivazione della A. nel suo ricorso secondo la quale l‘accordo conterrebbe un impegno incondizionato di versare fr. 5‘000.— a pittura ultimata non convince. Con la precitata clausola si intendeva indicare unicamente la data di esigibilità del credito (cfr. art. 102 cpv. 1 CO). Non vi è invece nessuna traccia di una rinuncia ad eventuali eccezioni ai sensi di avvisi di difetti. Una tale rinuncia precedente allo svolgimento dei lavori pattuiti sarebbe inoltre assai insolita. In queste circostanze non appare esserci stata una violazione del principio della buona fede da parte dei resistenti come la fa valere la ricorrente. Per questi motivi il ricorso va integralmente respinto.