di parte convenuta 3.2-3.6) sussistevano già al momento della conclusione dell‘accordo complementare e potevano servire come eccezioni ai sensi dell‘art. 176 cpv. 1 CO. Come risulta dalla perizia del 30 giugno 2009 (doc. 5.1) il totale dei costi preventivati per l‘eliminazione dei difetti ammonta a una somma di fr. 86‘400.— e perciò di gran lunga al di sopra del credito oggetto di causa. In questo contesto resta irrilevante l‘obiezione della ricorrente che i suoi lavori di asfaltatura siano esenti da difetti.