La A. è dell‘avviso che l‘accordo del 28 settembre 2004 fra la B. e i signori C. concernente i lavori di pittura esterna costituisca un nuovo contratto distinto da quello di appalto generale fra le menzionate parti. Per questo motivo ai debitori sarebbe soltanto possibile sollevare delle eccezioni basatesi su questo nuovo contratto. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha considerato invece corretto il punto di vista dei resistenti ed ha ritenuto ammissibili le eccezioni derivanti dal contratto di appalto generale, poiché la perizia aveva rilevato numerosi difetti dell‘opera dovuta.