Anche per la B. stessa un‘assunzione di debito non avrebbe fatto nessun senso, siccome in quel caso sarebbe stata costretta a procedere contro i signori C. per riscuotere l’importo. Di conseguenza può essere esclusa anche l‘ipotesi di un‘assunzione di debito esterna ai sensi dell‘art. 176 CO, come già concluse a ragione il Giudice di prime cure. 3. Fra le parti resta incontestato – a ragione – il fatto che l‘accordo fra la B. e la A. denominato „cessione credito“ rappresenta una cessione di credito ai sensi degli artt. 164 segg. CO. Con questa cessione la B. ha ceduto alla A. il suo credito