2.4 Anche per l‘ipotesi di un‘assunzione di debito esterna ai sensi dell‘art. 176 CO avrebbe dovuto sussistere un contratto fra la B. quanto assuntrice e la A. quanto creditrice che adempii i soliti presupposti per la nascita di obbligazioni (proposta ed accettazione; cfr. Rudolf Tschäni, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a edizione, Basilea 2007, art. 176 CO n. 5 segg.). Manca però anche in questo contesto ogni indizio di una tale volontà contrattuale. Al momento dell‘insinuazione nella procedura di fallimento rispettivamente di concordato pare che la A. volesse semplicemente uscire indenne e salvare il proprio credito rispetto alla B.