A livello giuridico bisogna ribadire in questo contesto che si tratta sempre di due crediti distinti: d‘un canto vi è il credito della A. contro la B. derivante dai lavori di asfaltatura eseguiti dalla A., e d‘altro canto vi è il credito della B. contro i signori C. basatosi sull‘accordo del 28 settembre 2004 (doc. di parte attrice 2.1), il quale credito è stato ceduto alla A. e che dovrebbe ridurre il primo credito. Nel concordato fu insinuato semplicemente il credito principale della A. contro la B. (primo credito). Da parte dell‘Amministratore speciale del fallimento non fu invece tenuto conto del fatto che l‘importo ceduto (secondo credito) andrebbe dedotto dal credito principale