L‘Amministratore speciale del fallimento ammise il credito integrale (cfr. scritto del 26 novembre 2009). Il 23 marzo 2009 la A. aderì alla proposta concordataria. Il concordato fu poi omologato e crebbe in giudicato, e la ricorrente ottenne il dividendo del 10% della somma intera. Nel concordato alla sua cifra 1 figura la clausola che „i creditori accettano [detto dividendo] a completa tacitazione ed a saldo delle loro pretese nei confronti della B.“, per cui la parte non coperta del credito si è estinta (cfr. art. 332 cpv. 2 in relazione con l‘art.