2.2 Per soddisfare una parte del suo credito contro la B. proveniente da dei lavori di asfaltatura, la A. si lasciò cedere un credito della B. contro i signori C. La cifra 3 del contratto di cessione (doc. di parte attrice 2.2) prevede esplicitamente che dal credito complessivo della A. contro la B. di fr. 42‘645.— è da dedurre l‘importo dei fr. 5‘000.— in oggetto che corrispondono al credito della B. contro i signori C. Ciononostante nel fallimento della B. la A. insinuò il pieno credito di fr. 42‘645.—, menzionando comunque il credito di fr. 5‘000.— nell‘insinuazione del 21 aprile 2006. L‘Amministratore speciale del fallimento ammise il credito integrale (cfr.