La ricorrente avrebbe così rinunciato irrevocabilmente alla differenza, rispettivamente alla parte del credito non coperta, e ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa. Con l‘omologazione del concordato la pretesa si sarebbe estinta nella misura che non viene soddisfatta (Rainer Gonzenbach, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a edizione, Basilea 2007, art. 115 n. 3 segg.). G. Con scritto del 23 aprile 2010 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha rinunciato ad una presa di posizione. II. Considerandi