- al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, i difetti sollevati relativi ai lavori in vista dell‘adempimento del contratto di appalto generale sarebbero già stati noti. Sarebbe stato ben conoscendo questi difetti che i resistenti avrebbero concluso un nuovo contratto e ciò senza menzionare detti difetti. Con questo e secondo il principio della buona fede i resistenti avrebbero rinunciato a far valere delle tali eccezioni ai sensi dell‘art. 169 CO. F. Nella loro risposta i resistenti richiedono il rigetto integrale del ricorso con protesta di spese, tasse e ripetibili, motivando la richiesta come segue: