- l‘accordo concluso il 28 settembre 2004 sull‘esecuzione di lavori di pittura esterna rappresenterebbe un nuovo contratto distinto da quello d‘appalto generale. In quest‘ultimo sarebbe stato stipulato l‘impegno incondizionato di pagamento della somma stipulata; - l‘obiezione che il credito si sia estinto mediante l‘accettazione del dividendo nell‘ambito del fallimento della B. sarebbe infondata. Sarebbe stato chiaro fin dall‘inizio che l‘importo di fr. 5‘000.— qua in questione sarebbe da dedurre – una volta incassato dai signori C. – dalla somma di fr. 42‘645.— fatta valere nel procedimento di fallimento della B.;