- nell‘ambito del fallimento della B., la A. insinuò un credito complessivo di fr. 58‘367.05 nei confronti della B. Secondo il concordato (art. 332 LEF) alla A. venne attribuito un dividendo del 10%. Quest‘ultimo avrebbe portato anche sui fr. 5‘000.— della cessione di credito (di cui la A. ottenne quindi fr. 500.—); - il fatto d‘aver fatto valere il credito di fr. 5‘000.— nell‘ambito del fallimento non costituirebbe una retrocessione. Mancherebbero gli indizi per una tale conclusione; - tantomeno sarebbero adempiute le condizioni per ammettere un‘assunzione di debito da parte della B. ai sensi dell‘art. 176 (cpv. 3) CO;