{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-10-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-30_2010-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_30_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_30", "Checksum": "2a69a05236482c2caae0e84bb041f055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 11.10.2010 ZK2 2010 30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 11.10.2010 ZK2 2010 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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La A. è dell‘avviso che l‘accordo del 28 settembre 2004\nfra la B. e i signori C. concernente i lavori di pittura esterna costituisca un nuovo\ncontratto distinto da quello di appalto generale fra le menzionate parti. Per questo\nmotivo ai debitori sarebbe soltanto possibile sollevare delle eccezioni basatesi su\nquesto nuovo contratto. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha\nconsiderato invece corretto il punto di vista dei resistenti ed ha ritenuto ammissibili\nle eccezioni derivanti dal contratto di appalto generale, poiché la perizia aveva\nrilevato numerosi difetti dell‘opera dovuta. Siccome il totale costo preventivato per\nl’eliminazione di questi difetti supererebbe notevolmente il credito insinuato,\nrespinse l’istanza.\n\nIl Tribunale cantonale deve quindi esaminare se in questo contesto la conclusione\ndel Presidente del Tribunale distrettuale Moesa di ammettere dette eccezioni dal\ncontratto di appalto generale è giuridicamente corretta. Innanzitutto va ricordato\nche si tratta di interpretare l‘accordo del 28 settembre 2004 e che stante quanto\nsopra il Tribunale cantonale possiede di una cognizione limitata. Questo significa\nche l‘interpretazione dell‘accordo da parte del Giudice di prime cure può essere\ndisattesa soltanto se essa si rivelasse arbitraria. Considerando quanto segue, ciò\nnon è il caso.\n\n3.1 I resistenti hanno fatto valere già con la loro risposta del 27 agosto 2007 che\ni lavori di pittura esterna sarebbero stati originariamente una parte costitutiva del\ncontratto di appalto generale. Per motivi di risparmio di costi avrebbero deciso\ndapprima di escluderli e di volerli eseguire loro stessi (risposta 1.2 pag. 3 cifra 3).\nPiù tardi avrebbero riconsiderato questa decisione e avrebbero (ri)attribuito questi\nlavori alla B. con accordo del 28 settembre 2004 per fr. 5‘000.—. In effetti il\ncontratto di appalto generale del 6 novembre 2000 conferma questo punto di vista.\nAlla pag. 5 e nell‘allegato 5 del contratto (classificatore viola) fra le prestazioni\ndovute dall‘appaltatrice figurano anche i lavori di pittura esterna. L‘accordo del\n28 settembre 2004 testimonia a sua volta che detti lavori siano stati\n„precedentemente detratti dal capitolato e contratto di appalto“ per poi essere\nreinseriti in quest‘ultimo e riattribuiti alla B. Con questo accordo complementare è\nquindi semplicemente stata riattivata una parte costitutiva del contratto di appalto\ngenerale originario, menzionando un prezzo predefinito per i lavori di pittura\nesterna. Il nesso con il contratto di appalto generale è perciò evidente e l‘accordo\ndel 28 settembre 2004 non era affatto inteso come un contratto nuovo e\n\npagina 8 — 10\ncompletamente distinto. Ciò è confermato anche dalla formulazione figurante nel\ncontratto di cessione di credito del 11 novembre 2005 secondo la quale l‘importo\ndi fr. 5‘000.— sarebbe dovuto „a saldo liquidazione della costruzione concordata e\nsottoscritta dalle parti“ (cfr. cifra 1 della cessione di credito, doc. di parte attrice\n2.2). La conclusione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa di\nconsiderare il contratto di appalto generale e l‘accordo del 28 settembre 2004\ncome un‘unità, il che permette ai convenuti e resistenti di sollevare delle eccezioni\ndall‘insieme degli accordi, non è quindi affatto da criticare e non può tantomeno\nessere qualificata come arbitraria. Il gran numero di difetti dell‘opera che i\nresistenti fecero valere negli anni 2005 e 2006 rispetto alla B. (cfr. doc. di parte\nconvenuta 3.2-3.6) sussistevano già al momento della conclusione dell‘accordo\ncomplementare e potevano servire come eccezioni ai sensi dell‘art. 176 cpv. 1\nCO. Come risulta dalla perizia del 30 giugno 2009 (doc. 5.1) il totale dei costi\npreventivati per l‘eliminazione dei difetti ammonta a una somma di fr. 86‘400.— e\nperciò di gran lunga al di sopra del credito oggetto di causa. In questo contesto\nresta irrilevante l‘obiezione della ricorrente che i suoi lavori di asfaltatura siano\nesenti da difetti.\n\n3.2 Anche la motivazione della A. nel suo ricorso secondo la quale l‘accordo\nconterrebbe un impegno incondizionato di versare fr. 5‘000.— a pittura ultimata\nnon convince. Con la precitata clausola si intendeva indicare unicamente la data di\nesigibilità del credito (cfr. art. 102 cpv. 1 CO). Non vi è invece nessuna traccia di\nuna rinuncia ad eventuali eccezioni ai sensi di avvisi di difetti. Una tale rinuncia\nprecedente allo svolgimento dei lavori pattuiti sarebbe inoltre assai insolita. In\nqueste circostanze non appare esserci stata una violazione del principio della\nbuona fede da parte dei resistenti come la fa valere la ricorrente. Per questi motivi\nil ricorso va integralmente respinto.\n\n4. L’esito della procedura di ricorso comporta l‘addossamento dei costi di\nquesto procedimento alla ricorrente che rifonde inoltre ai resistenti un‘equa\nindennità a titolo di ripetibili.\n\npagina 9 — 10\nIII. La II. Camera civile giudica\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. I costi della procedura di ricorso, composti dalla tassa di giustizia di\nfr. 2'000.— e quella di scritturazione di fr. 160.—, quindi di complessivi\nfr. 2‘160.—, vanno a carico della ricorrente, con l‘obbligo di versare ai\nresistenti l‘indennità di fr. 1‘200.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.\n\n"}