{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-10-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-30_2010-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_30_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_30", "Checksum": "2a69a05236482c2caae0e84bb041f055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 11.10.2010 ZK2 2010 30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 11.10.2010 ZK2 2010 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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I resistenti sono tuttavia d‘avviso che sono adempiuti perlomeno i\npresupposti di un‘assunzione di debito esterna. Seguendo il principio iura novit\ncuria vi è luogo di approfondire questi punti considerando la situazione di partenza\nseguente.\n\n2.2 Per soddisfare una parte del suo credito contro la B. proveniente da dei lavori\ndi asfaltatura, la A. si lasciò cedere un credito della B. contro i signori C. La cifra 3\ndel contratto di cessione (doc. di parte attrice 2.2) prevede esplicitamente che dal\ncredito complessivo della A. contro la B. di fr. 42‘645.— è da dedurre l‘importo dei\nfr. 5‘000.— in oggetto che corrispondono al credito della B. contro i signori C.\nCiononostante nel fallimento della B. la A. insinuò il pieno credito di fr. 42‘645.—,\nmenzionando comunque il credito di fr. 5‘000.— nell‘insinuazione del 21 aprile\n2006. L‘Amministratore speciale del fallimento ammise il credito integrale (cfr.\nscritto del 26 novembre 2009). Il 23 marzo 2009 la A. aderì alla proposta\nconcordataria. Il concordato fu poi omologato e crebbe in giudicato, e la ricorrente\nottenne il dividendo del 10% della somma intera. Nel concordato alla sua cifra 1\nfigura la clausola che „i creditori accettano [detto dividendo] a completa tacitazione\ned a saldo delle loro pretese nei confronti della B.“, per cui la parte non coperta del\ncredito si è estinta (cfr.\nart. 332 cpv. 2 in relazione con l‘art. 314 cpv. 1 LEF; Jürg Guggisberg, Kommentar\nzum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, Basilea 1998,\nart. 314 LEF n. 11).\n\nA livello giuridico bisogna ribadire in questo contesto che si tratta sempre di due\ncrediti distinti: d‘un canto vi è il credito della A. contro la B. derivante dai lavori di\nasfaltatura eseguiti dalla A., e d‘altro canto vi è il credito della B. contro i signori C.\nbasatosi sull‘accordo del 28 settembre 2004 (doc. di parte attrice 2.1), il quale\ncredito è stato ceduto alla A. e che dovrebbe ridurre il primo credito. Nel\nconcordato fu insinuato semplicemente il credito principale della A. contro la B.\n(primo credito). Da parte dell‘Amministratore speciale del fallimento non fu invece\ntenuto conto del fatto che l‘importo ceduto (secondo credito) andrebbe dedotto dal\ncredito principale e fu evidentemente ammesso a torto il credito principale intero.\nQuesto è però un errore del concordato e non cambia per niente il fatto che con il\n\npagina 6 — 10\npagamento del dividendo fallimentare si è estinto solo il credito principale della A.\ncontro la B., ma non quello ceduto che ha ormai la A. come creditrice e tutt‘ora i\nsignori C. come debitori. La situazione sarebbe diversa soltanto in presenza di una\nretrocessione oppure di un‘assunzione di debito esterna ai sensi dell‘art. 176 CO,\nil che non si lascia confermare.\n\n2.3 Per l‘ipotesi di una retrocessione dovrebbe sussistere un accordo\ncontrattuale fra le parti – ossia la B. quanto cedente e la A. quanto cessionaria –\nche si esprima sulle modalità del ripristino. Nell‘incarto non vi sono alcuni indizi in\nquesto senso e neanche gli interessi in gioco sostengono certo quest‘ipotesi.\nConsiderando l‘apertura della procedura di fallimento sulla B., per la A. una tale\nimpresa si sarebbe rivelata verosimilmente come perdita sin dall‘inizio, siccome le\nprospettive di ottenere i fr. 5‘000.— dai signori C. erano senz‘altro migliori per\nquanto ne poteva sapere la A. in quelle circostanze. Per la B. non\navrebbe cambiato molto, considerando che in tal caso sarebbe semplicemente\ncresciuto il debito dovuto alla A. Per questi motivi e in conformità con le\nconsiderazioni del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa l‘ipotesi di una\nretrocessione può dunque essere esclusa.\n\n2.4 Anche per l‘ipotesi di un‘assunzione di debito esterna ai sensi dell‘art. 176\nCO avrebbe dovuto sussistere un contratto fra la B. quanto assuntrice e la A.\nquanto creditrice che adempii i soliti presupposti per la nascita di obbligazioni\n(proposta ed accettazione; cfr. Rudolf Tschäni, Basler Kommentar zum\nObligationenrecht I, 4a edizione, Basilea 2007, art. 176 CO n. 5 segg.). Manca\nperò anche in questo contesto ogni indizio di una tale volontà contrattuale. Al\nmomento dell‘insinuazione nella procedura di fallimento rispettivamente di\nconcordato pare che la A. volesse semplicemente uscire indenne e salvare il\nproprio credito rispetto alla B. Il destino del credito contro i signori C. pare essergli\nstato indifferente in quella situazione. Come anche nell‘ipotesi di una\nretrocessione non sussistette nessun interesse da parte della A. a che la B.\nassumesse il debito dovuto dai signori C. Anche per la B. stessa un‘assunzione di\ndebito non avrebbe fatto nessun senso, siccome in quel caso sarebbe stata\ncostretta a procedere contro i signori C. per riscuotere l’importo. Di conseguenza\npuò essere esclusa anche l‘ipotesi di un‘assunzione di debito esterna ai sensi\ndell‘art. 176 CO, come già concluse a ragione il Giudice di prime cure.\n\n3. Fra le parti resta incontestato – a ragione – il fatto che l‘accordo fra la B. e la\nA. denominato „cessione credito“ rappresenta una cessione di credito ai sensi\ndegli artt. 164 segg. CO. Con questa cessione la B. ha ceduto alla A. il suo credito\n\n"}